domenica 21 novembre 2021

L’uomo vivo non è il nome che lo indica

Questo è anche un avviso a tutti gli agenti, di tutte le società di diritto privato, e pretesamente pubblico. 

Inclusivamente ma non limitatamente a: REPUBBLICA ITALIANA, REPUBLIC OF ITALY et similia e agenzie.

1 - L’uomo vivo non è il suono vocalizzato che lo può indicare;

2 - L’uomo vivo non è il suono vocalizzato in forma di linguaggio-parola che lo può indicare;

3 - L’uomo vivo non è la parola in forma di nome-cognome che lo può indicare;

4 - L’uomo vivo non è il nome-cognome in forma scritta con qualsivoglia strumento su qualsivoglia supporto che lo può indicare;

5 - L’uomo vivo non è la finzione giuridica, non è la rappresentazione, non è la artificiosa identità creata tra l’uomo vivente in carne ossa e sangue, unico proprietario di ogni indicativo (nome:cognome) che lo può indicare e il nome di cui l’uomo è proprietario ...


6 - L’uomo vivente in carne ossa e sangue e il nome che lo indica non sono la stessa cosa.

Si rammenta che ogni presunzione di identità, stabilita tra una finzione giuridica e un uomo vivo in corpo vivente di carne, ossa e sangue è un falso e ogni tentativo di istigazione a suddetta identificazione è istigazione a commettere un falso.

Fonte: quartattenzione.net


Diventiamo schiavi con l’atto di nascita

ATTO DI NASCITA

Lo “stato corporation” Italia, iscritto alla Securities & Exchange Commission (1933/34), in seguito al fallimento programmato delle nazioni (che in quanto tali non potrebbero fallire) operato tramite la grande crisi del ’29, ha seguito come naturale evoluzione il perfezionamento di un meccanismo di controllo del sistema pubblico, assoggettandolo alla direzione di uno stato protetto dalla mistificazione politica e dalla sovrapposizione di strumenti giuridici impiantati a favore di detta programmazione.

Riporto indicativamente le definizioni trovate sull’enciclopedia Treccani: 

Nazione: Il complesso delle persone che hanno comunanza di origine, di lingua, di storia e che di tale unità hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua realizzazione in unità politica. 
Stato: Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti.

Sottolineo che l’identificazione di significato dei termini sopracitati è un errore macroscopico, dovuto alla volontaria disinformazione portata nel linguaggio comune. Sempre Treccani infatti riferisce che Nazionalità significa appartenenza a un determinato stato, detto in senso proprio di persone giuridiche (artefatti dello stato, ens legis) o beni iscritti in pubblici registri, quali navi, aeromobili e simili, ma riferito spesso, sebbene impropriamente, anche a individui come sinonimo, mentre Cittadinanza equivale a vincolo di appartenenza di un individuo a uno stato.

Non è quindi possibile confondere un concetto come quello di “Nazione” che è per principio universale portatore di sovranità popolare inalienabile, identificazione territoriale e altro, con “Stato”, di per se privo di tali qualità e in quanto assoggettato a regolamenti commerciali (vedi iscrizione alla SEC) con intenti derivanti dall’esigenza di produrre utili (capitalismo).

Chiunque sovrapponga e identifichi Nazione e Stato, sta deliberatamente innestando un sistema di governo tirannico, seguendo la procedura strisciante di mantenere formalmente le qualità nazionali, impoverendole di significato e potere. In tal modo l’unica azione successiva è appannaggio di chi, governando, esercita in funzione dell’utile (commerciale) di Stato.

Quanto descritto porta alle attuali conseguenze: 

Lo Stato Italia è governato da tempo immemore da governi anticostituzionali a causa della legge elettorale “Porcellum” (riflettiamo su questo nomignolo) in vigore dal 21 Dicembre 2005. Ad oggi (novembre 2015), gli ultimi 3 Presidenti del Consiglio dei Ministri, Monti, Letta e Renzi, sono saliti in carica in dispregio alle indicazioni elettorali. La Consulta, che pur dichiarando incostituzionale la legge elettorale assicura come legittimo l’attuale parlamento eletto, in tal modo cade in una contraddizione inaccettabile e, di fatto, in coincidenza di quanto appena esposto, sottrae il ruolo sovrano al popolo con un colpo di spugna degno di un grande prestigiatore, non mago, ma re della truffa. Procedendo a ritroso si può affermare che già la precedente legge elettorale “Mattarellum” poneva cospicui limiti alla libertà dell’elettore.

L’attuale livello di corruzione nell’ambito politico è la logica conseguenza di un sistema che impedisce ogni e qualunque forma di protesta da parte dell’elettore che formalmente dovrebbe essere il “datore” di lavoro di coloro che amministrano lo Stato.

Entrando nello specifico del rapporto che si instaura tra l’essere umano (cittadino) e lo Stato corporation Italia (ma gli altri stati non sono da meno) la Pubblica Amministrazione crea ex nihilo (dal nulla, da zero), tramite l’atto di nascita, due status che corrispondono ad una serie di menzogne: soggetto giuridico e persona fisica collegata al soggetto giuridico.

Nell’atto di nascita si indica il padre naturale con il termine di “dichiarante” asportando in tal modo il rapporto famigliare; la madre viene espressa con un moto da luogo “da” ed è nominata come puerpera (figura il cui ruolo termina precisamente otto mesi dopo l’avvenuta nascita), anch’essa senza definizione di vincolo famigliare con il neonato, il quale viene indicato con i soli nomi propri, confermando l’estraneità giuridica tra questi esseri umani.

A proposito della madre, quello che segue è quanto disposto giuridicamente: 

“Le indicazioni relative al contenuto dell’attestazione sanitaria di nascita riportate nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999) sono da ritenersi tuttora valide. Tale attestazione, che riguarda il fatto fisiologico dell’avvenuto parto, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di essere nominata. Il nome del neonato non deve essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto. L’attestato costituisce allegato alla dichiarazione di nascita e non è accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita”. Area III – Stato Civile “.

Leggendo in “legalese” questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo “trovatello” che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e, come si fa per gli oggetti smarriti, lo consegnano alla pubblica amministrazione. 
La pubblica amministrazione si assume il carico della nuova vita, priva di riferimenti giuridici (se ne appropria) tramite l’operato di Pubblici Ufficiali presenti: l’ostetrica che ne controlla la vitalità e l’ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.

Interessante anche la grafia dei nomi degli attori coinvolti: 

Dichiarante: MAIUSCOLO 
Da: MAIUSCOLO 
Neonato: MAIUSCOLO 
Ostetrica: Alternato 
Ufficiale medico: Alternato.

L’unico motivo possibile che spieghi l’utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la “Deminutio Capitis” (perdita dei diritti) che si ritrova nel diritto romano storico, dal quale derivano innumerevoli citazioni nell’attuale apparato giuridico italiano e da cui si comprende che le prime tre figure sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di personalità giuridica, in quanto fanno le veci dello stato corporation.

Le due figure con qualità di personalità giuridica non sono imputabili, in quanto aventi “status” superiore al Diritto Positivo, ossia possono operare avendo per l’operazione in corso la medesima qualità giuridica dello stato stesso, che è l’origine e il detentore del potere attribuito alla legge da esso stesso generata ed emanata. 

Ergo: la qualità di personalità giuridica è superiore alla giurisprudenza in vigore della corporation repubblica italiana! (tenere bene a mente). 

Viene, con evidenza, giuridicamente negato il vincolo di sangue della famiglia stessa: ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo “ius sanguinis” non è applicabile.

Per inalienabile conseguenza il neonato è “apolide” e la sua elezione allo “status” di cittadino è contraria all’ordinamento dello stato medesimo. 
Tutto questo è contenuto in un “box”, struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla irrevocabilmente il contenuto. Pubblico, con omissione dei dati sensibili, uno stralcio dell’istanza prodotta in tribunale e conseguente ordinanza del Giudice, che recepisce in toto quanto dichiarato. Qui il file in pdf.

Questo contratto non è valido per diversi motivi:

Le figure famigliari in esso contenute sono indicate in modo erroneo, non corrispondente alla verità.
L’applicazione della “Deminutio Capitis” è arbitraria e non sostenibile.
La negazione del vincolo famigliare impedisce l’applicazione dello “ius sanguinis” e impedisce l’attribuzione della cittadinanza.
Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo “ab origine” a causa di vizi occulti.
La contraddizione tra la negazione dello “ius sanguinis” e l’attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile.


CONCLUSIONE

CON L’ATTO DI NASCITA VIENE CREATO, USANDO ARBITRARIAMENTE E ARTIFICIOSAMENTE IL NOME DEL NEONATO, IL SUO “SOGGETTO GIURIDICO”. ESSENDO TALE CONTRATTO NULLO “AB ORIGINE”, OGNI SUCCESSIVO ABUSO DI TALE “STATUS” CREATO ENS LEGIS È ARBITRARIO, COERCITIVO, ILLEGALE E TESO ALLA SCHIAVIZZAZIONE DEL SINGOLO INDIVIDUO.

Considerazioni riguardo l’Atto di Nascita vanno fatte con attenzione. 

Il neonato “ens legis” diventa soggetto (finzione giuridica), il cui ruolo fondamentale è quello di essere debitore in modo inestinguibile dello stato corporation (proprietario) in cui è stato anagraficamente inserito. 
Va da sé che lo stato si arroga il ruolo di creditore inalienabile della artefatta finzione giuridica. In questo scambio (contrattuale) viene omesso il vantaggio dello stato ma vengono proposti i servizi che dovrebbero a questo punto essere totalmente gratuiti.

Per fare esempi citiamo la sanità, per nulla gratuita come ben sanno i genitori e contenente l’obbligo di rispettare i protocolli previsti da leggi non sottoscritte in cui è obbligatorio, fra altre imposizioni, vaccinare i nuovi nati seguendo protocolli sanitari assai dubbi e rifiutando di prenderne responsabilità diretta. Citiamo anche l’istruzione, che fino al momento in cui è obbligatoria, deve anche essere gratuita o a carico del proprietario (Stato)… fatto che sappiamo ben lungi dall’essere realtà.

Senza parlare del fatto che i programmi e metodi di insegnamento sono altamente manipolatori oltre contenenti nozioni evidentemente fasulle, come il nuovo inserimento dell’istruzione “Gender”. Inoltre, non viene fatta menzione nell’Atto di Nascita del debito pubblico che viene accollato al neonato, ben riconosciuto dall’accoglimento dell’istanza sopra prodotta, proprio tramite l’artefatta finzione giuridica.

Tale debito è per sua struttura insolvibile e, di fatto certifica, il ruolo di debitore del neonato per tutto il resto della sua vita. 
Contemporaneamente alla nascita, sempre “ens legis”, all’essere umano nato libero e, come sopra descritto, istantaneamente ingabbiato, viene affiancato un’altro status giuridico: la Persona Fisica, avente capacità giuridica (di essere giudicato) e che acquisirà capacità di agire al compimento del diciottesimo anno (pagherà da quel momento tutto quello di cui il soggetto giuridico è debitore, anche penalmente).

Ulteriore omissione dello Stato è non portare a conoscenza che la Persona Fisica possiede, attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la qualità di Personalità Giuridica come diritto inalienabile, sottoscritta e riconosciuta nella nostra giurisprudenza attraverso la legge n° 881/1977. Direi che le omissioni dello stato corporation su questo contratto sono oltre il limite del sopportabile.

Uno solo tra questi vizi occulti sarebbe sufficiente a dichiarare un contratto nullo “ab origine” e che nessuno possa dire che tutto ciò è avvenuto per caso. La programmazione di questa gabbia è talmente evidente ed i tempi di realizzazione talmente lenti, così come la presentazione dei fatti è smaccatamente menzognera, da far comprendere che il progetto è unico e non ci sia alcun errore nella sua esecuzione.

Vorrei aggiungere che questo contratto non è stato mai firmato da nessuno con capacità di agire in prima persona, che viene esercitato attraverso la carta d’identità (codice fiscale e altre scritture, codici magnetici etc.) che viene firmata ancora in età minore e ogni successivo rinnovo non annulla i vizi iniziali. 
La struttura di questo contratto è quella di un trust vivente, ove lo stato corporation è il disponente, la pubblica amministrazione il fiduciario (trustee) e il soggetto giuridico il beneficiario, con le caratteristiche sopra descritte di schiavo debitore.

Vi invito a chiedere allo stato corporation come si è permesso di ARROGARSI LA PROPRIETÀ DI UN ESSERE VIVENTE E DI SFRUTTARE L’IGNORANZA INCOLPEVOLE DEI GENITORI (che andavano edotti nei particolari per non creare vizi occulti) PER GARANTIRSI INTROITI PULITI SENZA DOVERE NULLA.

Articolo a cura di Aldo Pironi

“Non c’è peggior schiavo di colui che è falsamente convinto di essere libero” 
(Goethe)



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