Lo stato corporation Italia (ma gli altri non sono da meno) crea ex nihlo, tramite l'atto di nascita due status, che corrispondono ad una serie di menzogne: soggetto giuridico e persona fisica.
Nell'atto di nascita si indica il padre naturale con il termine di "dichiarante" asportando in tal modo il rapporto famigliare, la madre viene espressa con un moto da luogo "da" ed è nominata come puerpera, anch'essa senza vincolo famigliare con il neonato, il quale viene indicato con i soli nomi propri, conferma di assenza di vincoli famigliari.
Leggendo il "legalese" di questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo "trovatello" che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e come si fa per gli oggetti smarriti lo consegnano alla pubblica amministrazione ...
La pubblica amministrazione se ne assume l'incarico (se ne appropria) tramite l'ostetrica che ne controlla la vitalità e l'ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.
Questo contratto non è valido per diversi motivi:
1) Le figure famigliari in esso contenute sono indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.
2) L'applicazione della "deminutio Capitis" è arbitraria e non sostenibile.
3) La negazione del vincolo famigliare impedisce l'applicazione dello "ius sanguinis" e impedisce l'applicazione della cittadinanza.
4) Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo "ab origine" a causa di vizi occulti.
5) La contraddizione tra la negazione dello "ius sanguinis" e l'attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile ed insostenibile.
Conclusione: con l'atto di nascita viene creato, il SOGGETTO GIURIDICO usando arbitrariamente e artificiosamente il nome del neonato, il contratto diviene nullo “ab origine”, ogni successivo abuso di tale “status” creato “ens legis” è arbitrario, coercitivo, illegale e teso alla riduzione in schiavitù del singolo individuo poiché costituito senza il consenso proprio o dei genitori.
Fonte: www.aduic.it (fonte oggi non più accessibile)
Articolo precedentemente pubblicato qui il 07/02/ 2018
Leggendo il "legalese" di questo documento si evince che un dichiarante (brava persona) ha trovato un bimbo "trovatello" che nel frattempo viene accudito da sua moglie (altra brava persona) e come si fa per gli oggetti smarriti lo consegnano alla pubblica amministrazione ...
La pubblica amministrazione se ne assume l'incarico (se ne appropria) tramite l'ostetrica che ne controlla la vitalità e l'ufficiale medico che ne controlla lo stato di salute, registrando data e ora della avvenuta consegna.
Interessante anche la grafia dei nomi degli attori coinvolti:
- Padre: DICHIARANTE “COGNOME e NOME MAIUSCOLO”
- Madre: Moto da luogo “da”, saltuariamente puerpera “COGNOME e NOME MAIUSCOLO”
- Neonato: solo “NOME MAIUSCOLO”
- Ostetrica. Alternato
- Ufficiale medico. Alternato.
L'unico motivo possibile che spieghi l'utilizzo di diverse forme di scrittura dei nomi è la "Deminutio Capitis" (termine indicante la perdita di una delle qualità giuridiche dell’individuo): libertà, cittadinanza e posizione familiare.
Nel Diritto Romano, si distingueva in particolare, tra: “maxima”, che comportava la riduzione in schiavitù di una persona libera; “media”, che comportava la perdita, generalmente per effetto di condanna penale, della cittadinanza, da parte di una persona che conservava, peraltro, la condizione di uomo libero; “minima”, che comportava la perdita della posizione familiare: si pensi, ad esempio, al caso della fuoriuscita dalla famiglia, per “emancipàtio”, o del passaggio da una “familia” all’altra per adozione “adoptio”, o “adrogàtio” matrimonio “matrimonium”, da cui si comprende che le prime tre figure sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di Personalità Giuridica, in quanto fanno le veci dello Stato Corporation.
Le due figure con qualità di Personalità Giuridica non sono imputabili in quanto superiori al Diritto Positivo, avendo lo stesso rango dello STATO/NAZIONE che è l'origine e il detentore del potere attribuito alla Legge da esso stesso generata.
Nel Diritto Romano, si distingueva in particolare, tra: “maxima”, che comportava la riduzione in schiavitù di una persona libera; “media”, che comportava la perdita, generalmente per effetto di condanna penale, della cittadinanza, da parte di una persona che conservava, peraltro, la condizione di uomo libero; “minima”, che comportava la perdita della posizione familiare: si pensi, ad esempio, al caso della fuoriuscita dalla famiglia, per “emancipàtio”, o del passaggio da una “familia” all’altra per adozione “adoptio”, o “adrogàtio” matrimonio “matrimonium”, da cui si comprende che le prime tre figure sottostanno alla deminutio capitis maxima, ovvero sono schiavi senza diritti, mentre le altre due figure godono della momentanea qualità di Personalità Giuridica, in quanto fanno le veci dello Stato Corporation.
Le due figure con qualità di Personalità Giuridica non sono imputabili in quanto superiori al Diritto Positivo, avendo lo stesso rango dello STATO/NAZIONE che è l'origine e il detentore del potere attribuito alla Legge da esso stesso generata.
Ergo: la qualità di Personalità Giuridica ed equivalente a Persona Umana è superiore alla legge in vigore della Corporation Repubblica Italiana ! (tenere bene a mente).
Viene con evidenza negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo "ius sanguinis" non è applicabile.
Per inalienabile conseguenza il neonato è "apolide".
Viene con evidenza negato il vincolo di sangue della famiglia, ne consegue che tutta la legislatura riguardante lo "ius sanguinis" non è applicabile.
Per inalienabile conseguenza il neonato è "apolide".
Tutto questo è contenuto in un "box", struttura legale indicata con una bordatura intorno allo scritto, che ne sigilla il contenuto.
A tutti gli effetti l'Atto di Nascita è un contratto
Questo contratto non è valido per diversi motivi:
1) Le figure famigliari in esso contenute sono indicate in modo erroneo, non corrispondono alla verità.
2) L'applicazione della "deminutio Capitis" è arbitraria e non sostenibile.
3) La negazione del vincolo famigliare impedisce l'applicazione dello "ius sanguinis" e impedisce l'applicazione della cittadinanza.
4) Ogni consenso ottenuto senza che ai genitori sia fornita una spiegazione dettagliata dei particolari sopra citati, rende il contratto nullo "ab origine" a causa di vizi occulti.
5) La contraddizione tra la negazione dello "ius sanguinis" e l'attribuzione della cittadinanza al neonato è insormontabile ed insostenibile.
Conclusione: con l'atto di nascita viene creato, il SOGGETTO GIURIDICO usando arbitrariamente e artificiosamente il nome del neonato, il contratto diviene nullo “ab origine”, ogni successivo abuso di tale “status” creato “ens legis” è arbitrario, coercitivo, illegale e teso alla riduzione in schiavitù del singolo individuo poiché costituito senza il consenso proprio o dei genitori.
Fonte: www.aduic.it (fonte oggi non più accessibile)
Articolo precedentemente pubblicato qui il 07/02/ 2018
La base è che essendo il Neonato incapace di intendere e di volere il contratto è nullo. Anche il battesimo è nullo. Tutto è nullo fino alla maggiore età della Persona. Punto. Punto. Punto.
RispondiEliminaVero. Il battesimo si può anche annullare però ;)
Eliminahttps://crepanelmuro.blogspot.it/2014/08/sbattezzo-come-cancellare-gli-effetti.html
EliminaA che cosa può servire sbattezzarsi? Non è opportuno invece imparare ad essere se stessi e fregarsene altamente di tutte le ignobili turpitudini commesse dalla "santa" chiesa cattolica, atte solamente a tenerci ignoranti e servili per il loro tornaconto?
Quando le persone capiranno l'atavico imbroglio saranno finalmente libere.