di Francesco Mancini
Il controllo massivo e intrusivo dei dati tra i vantaggi per la sicurezza dei cittadini e le minacce alle loro libertà democratiche.
Abstract: Nel dibattito contemporaneo su sicurezza, innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, il nome Palantir Technologies occupa una posizione centrale e controversa. Fondata negli Stati Uniti nel 2003, la società è oggi uno dei principali attori globali nello sviluppo di piattaforme di analisi avanzata dei dati utilizzate da governi, forze dell’ordine, apparati di sicurezza e grandi organizzazioni pubbliche e private.
La sua crescente diffusione solleva interrogativi che vanno ben oltre il piano tecnologico, toccando temi cruciali per la democrazia costituzionale, quali il controllo del potere pubblico, la trasparenza amministrativa e la protezione dei diritti individuali.
È quindi necessario e urgente normare per governare l’uso degli algoritmi nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e controllo democratico, affinché l’innovazione tecnologica non comprometta lo Stato di diritto...
Che cos’è Palantir
Palantir sviluppa software in grado di integrare, correlare e analizzare enormi quantità di dati eterogenei, provenienti da fonti diverse: banche dati pubbliche e private, registri amministrativi, flussi informativi, documenti, immagini e comunicazioni.
Le sue principali piattaforme sono:
- Gotham, utilizzata prevalentemente in ambito investigativo, di intelligence e sicurezza²;
- Foundry, orientata alla gestione e analisi dei dati in contesti civili, industriali e sanitari³;
- Apollo, dedicata alla gestione operativa e alla distribuzione dei sistemi Palantir in ambienti ad alta sicurezza⁴.
L’obiettivo dichiarato dell’azienda è fornire supporto decisionale in contesti complessi, riducendo l’opacità informativa e migliorando l’efficienza dell’azione pubblica.
Palantir e la sicurezza pubblica
È soprattutto l’utilizzo di Palantir in ambito poliziesco e giudiziario ad attirare l’attenzione della dottrina e dell’opinione pubblica. Attraverso l’analisi incrociata dei dati, le piattaforme consentono di individuare relazioni tra soggetti, eventi e luoghi, ricostruire reti criminali, supportare indagini su terrorismo, criminalità organizzata e frodi complesse, nonché elaborare modelli predittivi di rischio⁵.
Si tratta di strumenti di elevata potenza analitica, destinati a incidere direttamente sulle modalità attraverso cui lo Stato esercita il monopolio della forza e della prevenzione penale⁶.
Il nodo etico e giuridico
La questione centrale non è tanto se Palantir “sorvegli”, quanto come e a quali condizioni i suoi strumenti vengano utilizzati.
In uno Stato di diritto, l’impiego di tecnologie altamente invasive deve confrontarsi con principi non derogabili:
- legalità, intesa come base giuridica chiara e determinata del trattamento;
- proporzionalità, quale adeguatezza tra mezzo e fine;
- necessità, che esclude l’uso meramente opportunistico dello strumento;
- trasparenza e controllo, come presupposti della sindacabilità dell’azione amministrativa⁷.
L’adozione di sistemi come Palantir rischia, in assenza di adeguate garanzie, di favorire una trasformazione silenziosa del potere pubblico, nella quale la decisione si sposta progressivamente dall’umano all’algoritmico.
Palantir, algoritmi e responsabilità
Un ulteriore profilo critico riguarda la responsabilità delle decisioni.
Se un’analisi algoritmica suggerisce un rischio, un collegamento o una priorità investigativa, permane l’interrogativo su chi ne risponda giuridicamente. Nel modello costituzionale europeo la responsabilità resta formalmente umana — in capo all’operatore, al dirigente o all’autorità giudiziaria — ma l’opacità dei modelli analitici può rendere difficile la ricostruzione del percorso logico che conduce alla decisione⁹.
Tale opacità solleva problemi rilevanti per il diritto di difesa, il principio del giusto processo e l’effettività del controllo giurisdizionale.
Il quadro europeo
Nel contesto europeo, l’uso di Palantir e di strumenti analoghi si confronta con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che pone limiti stringenti al trattamento dei dati personali e alle decisioni automatizzate, nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha progressivamente delineato i confini della sorveglianza legittima.
Centrali risultano inoltre i principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design, ormai consolidati nel diritto europeo della protezione dei dati. Non è un caso che diversi ordinamenti abbiano imposto condizioni, audit e limiti rigorosi all’adozione di tali tecnologie, in particolare nel campo della polizia predittiva.
Una questione di equilibrio democratico
Palantir non è, in sé, né “buona” né “cattiva”: è uno strumento di potere.
Come ogni strumento di potere, la sua legittimità dipende dalle regole che ne disciplinano l’uso, dai controlli democratici e dalla capacità delle istituzioni di resistere alla tentazione dell’efficienza a scapito dei diritti fondamentali.
La sfida contemporanea non è rinunciare alla tecnologia, ma governarla.
Conclusione
Palantir rappresenta uno dei simboli più evidenti della trasformazione digitale dello Stato. La sua diffusione impone una riflessione approfondita sul rapporto tra sicurezza e libertà, tra innovazione e legalità, tra potere dei dati e dignità della persona.
In ultima analisi, la domanda non è che cosa possa fare Palantir, ma fino a che punto uno Stato democratico possa e debba spingersi senza smarrire i propri principi fondanti.
Fonte con articolo completo e note di riferimento: www.ethicasocietas.it
L'infrastruttura di sorveglianza e targeting militare più potente del pianeta sta penetrando in Italia, e nessuno ne sta parlando ..


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